, X, 240: «Sapiens dictus a sapore; quia sicut gustus aptus est ad discretionem saporis ciborum, sic sapiens ad dinoscentiam rerum atque causarum; quod unumquodque dinoscat, atque sensu veritatis discernat. Cuius contrarius est insipiens, quod sit sine sapore, nec alicuius discretionis vel sensus.» Cfr, Natura, scienze e società medievali. Studi in onore di Agostino Paravicini Bagliani, a cura di Claudio Leonardi e Francesco Santi, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, vol.I, pp.287-344, 1911.

. Stabile, Sulla fisiologia del gusto: dal palato alla mente, pp.13-26, 2009.

L. Sui-sensi-e-la-loro-gerarchia,-oltre-i-classici-lucien-febvre, Convergenze gnoseologiche e linguistiche nella semantica della visione medievale e Giorgio Stabile, Teoria della visione come teoria della conoscenza, tutti e due in «Micrologus, La religion de Rabelais, p.75, 1942.

, 12: «prius de personis videamus, nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, Scripta anecdota antiquissimorum Glossatorum, I, Bononiae, Bibliotheca iuridica medii aevi, 1888, p.201

V. Denominazione-delle-persone, D. Tedeschi, . Padova, P. Cedam, ;. Grossi et al., Domicilio (Dir. Interm.), in Enciclopedia del diritto, Domicilium habere». Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano, pp.838-842, 1964.

, Sulla denominazione esiste un'ampia bibliografia. Da un punto di vista generale, Anne Lefebvre-Teillard, Le nom. Droit et histoire, 1990.

M. Mitterauer, . Antenati-e-santi, A. Di, R. Addobbati, G. Bizzocchi et al., Interessanti nella nostra ottica Augusto Gaudenzi, Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Edizioni ETS, vol.106, issue.2, pp.415-428, 1898.

. Genesi, «aequivocatio» o il «dubium» che minacciano l'identificazione della persona. 46 Il «nomen proprium», dato una volta per sempre all'atto del battesimo, il «prenomen» o il «cognomen», spesso quello del padre, il nome personale dell'avo, e il domicilio definirono un «nomen verum», «certum», un «nomen qui publice denominaretur», in contrapposizione con un «nomen quo vulgariter vocaretur, si quod esset». 47 Codificata, la denominazione personale, dall'ambito privato, famigliare, fu pubblicizzata e giudiziarizzata. La denominazione, l'identità personale, divennero un potere di Stato, il quale, decretando il vero e il falso, definiva e definisce tuttora un'identità legale; divennero di fatto uno strumento di disciplinamento e di assoggettamento dell'individuo-suddito, «ridotto allo scritto» di continuo a seconda delle necessità crescenti dell'apparato governativo e della vita sociale, prima ancora di essere registrato al battesimo in modo più o meno sistematico e assai precoce a Siena per esempio dove sono conservate registrazioni fin dal 1380. 48 Da questa politica nuova di identificazione, da questa politica dell'identità, risultò l'obbligo a chiunque fosse richiesto di declinare le proprie generalità agli ufficiali e ai berrovieri comunali: Bologna sembra aprire la, 19. formulari notarili e i testi statutari ribadiscono che il nome deve essere specificato nel modo più chiaro, più evidente possibile, in modo da sciogliere l'«ambiguitas, vol.2

. Dall'altro, numerosi erano i singoli che per motivi diversi invece rifiutavano, opponevano propria tam contrahentium quam testium determinari debent praenomine, cognomine, agnomine et nomine loci, vel saltem per duo ex his, ita quod certa sit nominata persona» e II, c. 4r. «ut sit clara persona», scrive suo glossatore Pietro Boattieri (1260 ca

, ripreso da tutti i giuristi medievali, prescriveva di precisare la distinzione delle persone degli eredi nel testamento in tal modo: «exprimat nomina specialiter heredum et dignitates singulorum et indicia, ne sola nominum commemoratio quicquam ambiguitatis pariat». Nel glossare questa legge, Azzone, ripetuto da Accursio e poi da tutti commentatori, preferiva indicare un caso privo d'ambiguità, citando a questo proposito il suo bidello nello Studio bolognese, l'inconfondibile Gallopresso, cfr. Azonis lectura sive commentarius in codicem justinianeum nunc primum editus, Lutetiae, S. Cramoisy, 1611, p. 479. Cfr. Nino Tamassia, Odofredo. Studio storico-giuridico, pp.59-60

S. Gaudenzi, Vedi anche Salatiele, Ars notarie, a cura di Gianfranco Orlandelli, Milano, Giuffrè, 1961, t. I, p. 17: «Debet etiam nomen suum certum (et usitatum) de quo dubitari non possit subscribere (ponet igitur nomen et cognomen et ita non iminebit postea de facili dubitatio, nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt, ut infra Insti. de le. § si qui in nomine (I. 2.20.29)». Il diritto statutario sancisce prescrizioni assolutamente identiche, cfr. per esempio Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo (1337), a cura di Valeria Capelli, Consiglio generale, 169, 1362, c. 51v: proposizione votata in consiglio generale «ut magis clarificentur contractus quod omnes et singuli notarii (?) debeant in eorum contractibus quos rogaverunt ponere et describere contrahentes per nomina propria, prenomina et tertia nomina videlicet avorum paternorum, vol.3, pp.242-243, 2009.

. Sul-nome-personale, Sed tamen aliquando contingit, quo alicui imponuntur duo nomina in baptismate, in unum nomen compositum, ut volo quod habeat nomen avi et avunculi vel patrui ut Girardus et Ioannes B. etc. Et tunc debes scribere nomen magis usitatum.» Sulla disciplina statutaria del "nome vero", vedi ad esempio Statuti di Bologna dell'anno 1288, a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1939, t. I, p. 188, IV, 21: «Et contineatur in banno cuiuslibet qui banietur nomen verum vel nomen quo publice denominaretur et contrata seu capella vel tera de qua fuerit ipse banitus»; Statuti della Repubblica fiorentina, Et quod quilibet testis debeat dicere suum nomen et scribi facere proprium et verum et etiam nomen quo vulgariter vocaretur, si quod esset, et etiam nomen patris sui et populum de quo sit ipse testis.» 48 ASS, Biccherna, vol.II, pp.177-178

S. Resistenza and . Dei-registri-;-»;-sono-e-vogliono-rimanere-ignoti, 50 All'obbligo di sottomettersi al controllo e di dichiarare la propria identità -vale a dire dare il proprio nome ad un individuo che, in virtù di qualche incarico ufficiale, detiene il potere di chiedere e di ottenere questo nome, un individuo che possiede quindi un potere sul nome altrui (e su colui che lo porta) -a questo obbligo corrispondeva il divieto di cambiare nome negli strumenti notarili con penali gravose, fino a 500 libbre a Siena mentre la tariffa per sodomia era di 300 libbre. Nel caso non fosse pagata la multa, era prevista l'amputazione della mano destra a Siena, la mutilazione della lingua e del labbro superiore a Forlì, oppure il reo era condannato addirittura come omicida a Perugia. In casi estremi, il cambiamento di nome era punito dalla mutilazione dell'individuo: chi aveva mutilato il suo nome era mutilato, era una conseguenza giudiziaria in qualche modo naturale poiché nome e persona erano la stessa cosa. 51 Di fatto, l'identificazione tra il nome e l'individuo era spinta al punto tale che una condanna senese datata 1279 assimila il cambiamento di nome ad una «vulneratio» di se stesso, proibita e punita quanto il falso. 52 Il nome, la cui imposizione era e rimaneva libera, diventava di seguito un attributo fisso

, 11: «Item statuit, precepit et ordinavit potestas quod nulla persona debeat sibi mutare nomen suum vel prenomen coram ipso potestate vel aliquo ex iudicibus suis, militibus vel notariis seu beroeriis potestatis seu coram aliquo officiali comunis vel alio de familia potestatis et qui contra fecerit solvat pro qualibet vice nomine banni comuni bononiensi 25 lib. bon. et plus et minus ad voluntatem potestatis. Et quicumque fuerit requisitus ab aliquo de familia potestatis vel a suis nuntiis ut dicat nomen et supranomen suum et de quo loco et terra seu vicinancia fuerit teneatur dicere, Statuti del podestà Matteo da Coreggio, 1261, rubr, p.10

T. Di-luigi-frati, . Iii, R. Bologna, and . Tipografia, negli Statuti di Bologna dell'anno 1288, t. I, p. 214, IV, 54; per un altro esempio a metà Trecento, Lo statuto di Bergamo del 1353, a cura di Giuliana Forgiarini, Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet requisitus a domino potestate vel ab aliquo eius iudice vel colaterali vel ab aliquo servitore, teneatur et debeat dicere statim suum nomen cum suo agnomine, vol.109, p.228, 1877.

, Notarile ante-cosimiano, 41, cc. 6r-7v, 1336, cc. 36r-37r, 1337: «ut persona suspecta asque nomine pertransire et ut non congnosceretur ab eis». Numerosissimi i casi di fuga e di ribellione «ante berruarios domini potestatis non permictendo se cognosci nec capi, ASS

, «non demisit se congnoscere» (ASS, Biccherna, 740, c. 31r, 1310)

U. Zdekauer and . Frammento, Et quicumque mutando sibi nomen vel supponendo se in loco alterius aliquem contractum vel relictum fecerit vel receperit, vel alicuius talis falsitatis vel cuiuslibet enormis falsitatis factor vel consiliator vel particeps vel scriptor vel dictator scienter fuerit, in V C libris denariorum condempnetur et puniatur Comuni. Et si dictam penam non solveret, amputetur ei manus dextra; et ponatur in perpetuo bampno et pro exbampnito perpetuo habeatur et teneatur», pp.59-60

L. Iii and . De-pena-mutantium-sibi-nomen, Item statuimus et ordinamus quod si aliquis mutaverit sibi nomen vel asseveraverit sibi nomen falsum vel pronomen seu agnomen dolose vel fraudolenter in contractu, ultima voluntate vel in iuditio, puniatur pro vice qualibet in centum libris ravennatibus. Quam penam seu condempnationem si non solverit massario comunis Forlivii infra decem dies a die late sententie contra eum et fuerit in fortia comunis, ducatur ad locum iustitie consuetum cum mitria de carta in capite ubi sit scriptum nomen et pronomen suum, tubis sonantibus, et ibi lingua amputetur sibi.» Statuto del comune di Perugia del 1279, a cura di Severino Caprioli et alii, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, cap. 326, p. 310: «quicumque mutaverit sibi nomen in aliquo contractu sive instrumento (?) penam homicidam debeat in omnibus et per omnia substinere»; Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342, a cura di Mahmud Salem Elsheik, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, III, 19. Si potrebbero moltiplicare gli esempi: Antonella Ghignoli, I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287, p.41, 1913.

B. Ass, 725, c. 257v, 1279: «Orlandus Ranierii de Scrofiano condempnatus in CC libris et quidam alii de dicto loco condempnati cum eo quia vulneraverunt sibi nomina de falso ut patet in folio V C LVII, p.15

». Stato and ». , Nascerà appunto l'anagrafe, che registra quello che viene chiamato lo «stato civile» della gente, che «reducit personas in scriptis», nel "registro delle persone ridotte" si potrebbe dire. Questa è la norma, edificata progressivamente; dalla prassi invece risultano usanze diverse, più labili. Gli atti giudiziari ne forniscono numerosi esempi che sono altrettanti indizi della fragilità del sistema identificatore elaborato sulla base della denominazione e del domicilio. L'esame delle procedure probatorie dell'identità personale esula dai limiti del presente contributo. Nonostante gli sforzi ripetuti, il progetto politicosociale dell

. Visibili-e-viste and . Senzanome, Un tale sistema poggiava su almeno tre presupposti: stabilità del nome e del domicilio, riconoscibilità dell'apparenza e fiducia nella parola di colui che dichiara le proprie generalità. Tutto sommato era un sistema adatto a riconoscere delle persone conosciute, vale a dire che era press'a poco inutile! Esisteva però un altro sistema identificatore, fondato sulla descrizione fisionomica dell'individuo. La descrizione segnaletica, chiamata «per signum et pilum», era usata per l'individualizzazione degli animali domestici senza ragione, bovini e equini. 53 Nel corso del Trecento, tale sistema fu esteso ad altri esseri viventi, in primo luogo agli schiavi ed ai soldati, equiparati di conseguenza ad animali domestici umani, ricalcando un fenomeno documentato nel mondo romano, e più tardi a gruppi sociali sempre più numerosi, condannati, galeotti, vagabondi ed altri emarginati, prima di essere esteso all'insieme della popolazione. 54 L'individualizzazione dei tratti salienti del volto e del corpo che dovevano consentire il riconoscimento dell'"identificato" era affidata allo sguardo esterno di un "identificatore": pensata come oggettiva, come certa, è la rappresentazione scritta di un corpo visibile, evidente, sottoposto all'ispezione e alla descrizione di qualche scriba scrutatore, La storia della definizione del corpo sociale e politico della «civitas» è una storia fatta a volte di integrazioni e spesso di esclusioni. È una storia che raccoglie ed è una storia che divide: una storia che oppone in particolare le persone note

. Per-i-formulari-notarili, . Esempio-rolandino, and . Passaggeri, Summa, cc. 63v-64r per un «instrumentum venditionis equorum et similium animalium». La descrizione serviva in particolare ad identificare l'animale in caso di furto, di perdita ecc., ad esempio ASS, Biccherna, 725, c. 897r (1294), condanna per il furto di una «vaccha pili rubei vel quasi

, Vedi ad esempio ASS, Biccherna, 612, 1406, c. 134r: «Martinus Michaelis de Tresti homo pili rubei cum margine prope oculum sinistrum etatis XXXV annorum.» La vacca col pelo rosso della nota precedente ha lasciato posto al soldato col pelo rosso? Su questo sistema e il suo significato, pp.281-285